la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 9 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - Il contributo di cui agli articoli precedenti e' corrisposto in rate semestrali costanti posticipate, decorrenti dalla data di consegna dei macchinari o delle attrezzature, per una durata pari a quella dell'operazione che non puo' essere, comunque, inferiore a due anni. Qualora la durata dell'operazione di locazione finanziaria superi i cinque anni, il contributo determinato ai sensi dell'art. 7, secondo comma, cosi' come da ultimo modificato dall'art. 94, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 e' corrisposto in rate semestrali e costanti entro il limite del quinquennio.".