la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  9  della  legge  regionale  28  aprile 1978, n. 30, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  9.  -  Il  contributo  di  cui  agli articoli precedenti e'
corrisposto in rate semestrali costanti posticipate, decorrenti dalla
data  di consegna dei macchinari o delle attrezzature, per una durata
pari  a  quella  dell'operazione  che  non  puo'  essere,   comunque,
inferiore a due anni.
   Qualora  la durata dell'operazione di locazione finanziaria superi
i cinque anni,  il  contributo  determinato  ai  sensi  dell'art.  7,
secondo comma, cosi' come da ultimo modificato dall'art. 94, comma 2,
della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 e'  corrisposto  in  rate
semestrali e costanti entro il limite del quinquennio.".